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Nuova tegola per ChatGPT: notificato a OpenAI l’atto di contestazione per le violazioni alla normativa privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto con un comunicato di aver notificato a OpenAI, società che gestisce la piattaforma di intelligenza artificiale ChatGPT, l’atto di contestazione per aver violato la normativa in materia di protezione dei dati personali. Giova rammentare che già nel marzo del 2023 il Garante privacy era intervenuto sull’ormai nota applicazione di OpenAI (fortemente legata a Microsoft – per approfondimenti: https://www.dday.it/redazione/44834/microsoft-investimento-openai) con un provvedimento datato 30 marzo 2023 di limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del GDPR (V. https://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9870832). La società statunitense andò oltre la prescrizione del Garante privacy italiano bloccando a tutti gli utenti italiani l’accesso all’app che divenne nuovamente fruibile solo a fine aprile 2023 con alcune novità: la possibilità di negare il riutilizzo del contenuto delle conversazioni per l’ulteriore addestramento del modello, l’abilitazione della verifica dell’età al primo utilizzo della piattaforma e un aggiornamento della policy privacy con la previsione della cancellazione dei dati raccolti e utilizzati nei modelli generativi. Con l’atto di contestazione reso noto con il comunicato stampa del 29/01/2024 (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9978020) il Garante ha ritenuto che gli elementi acquisiti possano configurare uno o più illeciti rispetto a quanto stabilito dal Regolamento UE. OpenAI, avrà 30 giorni per comunicare le proprie memorie difensive in merito alle presunte violazioni contestate. Nella definizione del procedimento il Garante terrà conto dei lavori in corso nell’ambito della speciale task force (https://edpb.europa.eu/news/news/2023/edpb-resolves-dispute-transfers-meta-and-creates-task-force-chat-gpt_en), istituita dal Board, che riunisce le Autorità di protezione dati dell’Ue (Edpb).

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La clausola di pari facoltà di rimborso nei buoni fruttiferi postali cointestati a minori

La vertenza oggetto del presente articolo prende origine da alcuni buoni postali fruttiferi a termine emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e collocati da Poste Italiane S.p.a., sottoscritti dalla sig.ra XX e aventi quali beneficiari, con pari facoltà di rimborso (clausola PFR), la stessa sottoscrittrice e il figlio minorenne, sig. XY. Compiuta la maggiore età e venuto a conoscenza del piccolo fondo a sé cointestato, il sig. XY si attivava prontamente per ottenere la liquidazione dei suddetti titoli recandosi presso gli sportelli di Poste Italiane ove, anni molti anni addietro, la madre aveva materialmente sottoscritto detti buoni. Senonché tale richiesta rimase inevasa con la motivazione che i buoni fruttiferi si erano nel frattempo prescritti (!). A seguito di un lungo e articolato contenzioso che ha visto, in un primo momento, riconoscere la somma di capitale e interessi al ricorrente sig. XY, salvo poi, in grado di appello, vedersi revocare la precedente pronuncia favorevole , il Giudice di Appello così statuisce: ” (…) la minore età di uno dei cointestatari del buono non può essere ritenuta un impedimento giuridico rispetto all’esercizio del diritto di riscuotere il capitale rappresentato dal titolo, ben potendosi esigere tale somma nel rispetto della disposizione contenuta nell’art. 320 c.c.” In pratica, il Giudicante non ha ritenuto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione per la riscossione da parte del sig. XY dei buoni fruttiferi giunti a scadenza il fatto che al momento dell’avvenuta prescrizione quel cointestatario con pari facoltà di rimborso non avesse ancora raggiunto la maggiore età. Il richiamo esplicito all’art. 320 c.c. è da intendersi come una valorizzazione quasi assoluta dell’obbligo genitoriale di tutela degli interessi dei figli minori a nulla valendo, nel caso di specie, il fatto che la volontà di riscuotere il buono da parte del minore potesse essere anche potenzialmente confliggente con le intenzioni del genitore cointestatario e sottoscrittore. La pronuncia, seppur corretta dal punto di vista sistematico, non appare logica visto che il sig. XY altro non potrebbe fare, a questo punto, che citare in giudizio la madre per il risarcimento dei danni subiti dal comportamento omissivo del genitore cointestatario che non si è attivato correttamente e nei tempi giusti per la riscossione dei buoni. Solo un’annotazione: oggi non è più possibile sottoscrivere buoni fruttiferi postali cointestati a minori con pari facoltà di rimborso. Non a caso.

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